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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' convertito in legge il decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 26,
concernente l'istituzione di una imposta speciale sugli acquisti di
alcuni prodotti, con le seguenti modificazioni:
all'articolo 1, lettera a), sono aggiunte le parole "comprese le
autovetture per il trasporto promiscuo di persone e di cose";
dopo la lettera b) e' aggiunto il seguente comma "Agli effetti del
presente decreto, per nuove s'intendono le autovetture che vengono
iscritte per la prima volta nel Pubblico registro automobilistico";
E' aggiunto, inoltre, il seguente comma:
"Ai sensi del presente decreto si intendono privati consumatori
tutte le persone fisiche e giuridiche, gli enti e le associazioni di
qualsiasi specie i quali, per quanto concerne i prodotti di cui alla
lettera a), iscrivano per la prima volta l'autovettura nel Pubblico
registro automobilistico e per quanto concerne i prodotti di cui alla
lettera b) li acquistino per uso proprio presso industriali o
commercianti";
Il testo dell'articolo 2 e' sostituito col seguente:
"Per i prodotti di cui alla lettera a) del precedente articolo 1,
sia nazionali che di provenienza estera, l'imposta e' dovuta nella
misura risultante dalla seguente formula:
I = P² + 1.500 i² + 0,01 c²
dove "I" indica l'importo dell'imposta dovuta, "P" il prezzo di
listino di vendita in Italia espresso in decine di migliaia, "i"
l'ingombro espresso in metri quadrati e "c" la cilindrata complessiva
espressa in centimetri cubici.
Per ingombro s'intende il prodotto della lunghezza massima per la
larghezza massima dell'autovettura, compresi i paraurti ed ogni altra
sovrastruttura.
Il numero che esprime l'ingombro, quando non sia multiplo di 0,10,
e' arrotondato al multiplo di 0,10 immediatamente superiore; il
numero che esprime la cilindrata in centimetri cubici, quando non sia
un intero multiplo di dieci, e' arrotondato al numero intero multiplo
di 10 immediatamente superiore e il prezzo, quando non e' multiplo di
diecimila, e' arrotondato al multiplo di diecimila immediatamente
superiore.
L'imposta e' dovuta secondo le norme del decreto legislativo
luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, e successive modificazioni ed
e' corrisposta in occasione della registrazione degli atti che, ai
termini dell'articolo 6 n. 3 del regio decreto 29 luglio 1927, numero
1814, devono essere prodotti al Pubblico registro automobilistico per
la prima iscrizione della proprieta' delle autovetture. Essa non
puo', in alcun caso, essere inferiore al 5 per cento ne' superiore al
15 per cento del prezzo di listino in Italia al netto dell'I.G.E."
Il testo dell'articolo 3 e' sostituito col seguente:
"Per i prodotti di cui alla lettera b) del precedente articolo 1
l'imposta e' dovuta a cura del venditore sul prezzo di listino in
Italia per i prodotti nuovi o sul prezzo praticato all'acquirente per
i prodotti usati e per i prodotti nuovi non compresi nei listini, con
diritto a rivalsa sull'acquirente stesso, in base all'aliquota del 5
per cento per i prezzi di importo fino a lire cinquecentomila e in
base all'aliquota del 15 per cento per i prezzi d'importo da lire tre
milioni e oltre.
Per i prezzi intermedi l'aliquota e' stabilita in base alla
seguente formula:
P
a =---- + 3
25
dove "a" indica l'aliquota e "P" il prezzo espresso in decine di
migliaia di lire.
Ai fini dell'applicazione della formula di cui sopra le frazioni di
prezzo inferiori a lire diecimila si arrotondano a lire dicecimila.
L'imposta si corrisponde in base ad apposito documento scritto da
rilasciarsi a cura del venditore nei modi e nei termini stabiliti per
il pagamento dell'imposta generale sull'entrata dal regio
decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni ed
integrazioni".
La tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 26, e'
soppressa.
All'articolo 5, il secondo comma e' sostituito col seguente:
"A tal fine non concorre a formare il valore imponibile l'ammontare
dell'imposta generale sull'entrata liquidata per l'importazione dei
prodotti stessi".
All'articolo 7, dopo le parole "imposta speciale sugli acquisti"
sono aggiunte le altre "dei prodotti di cui alla lettera b) del
precedente articolo 1".
All'articolo 8, terzo comma, le parole "riscosso o pattuito" sono
sostituite con le altre "sul quale l'imposta e' dovuta".
All'articolo 9, nel secondo periodo, dopo le parole "Ministro per
le finanze" sono aggiunte le altre "in materia di violazioni
all'imposta applicata sui prodotti di cui alla lettera b) del
precedente articolo 1".
L'articolo 10 e' soppresso.