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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Distinzione delle carriere
Le carriere del personale di segreteria e del personale ausiliario
del Consiglio di Stato sono distinte come segue:
carriera direttiva e di concetto;
carriera esecutiva;
carriera del personale ausiliario;
carriera del personale ausiliario tecnico.
Alle segreterie e agli uffici e agli uffici del Consiglio di Stato
e addetto personale di dattilografia.