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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 300.000.000, da erogare
all'Istituto centrale di statistica a titolo di contributo
straordinario, per far fronte ai maggiori oneri sostenuti
nell'esecuzione del 1° censimento generale dell'agricoltura,
effettuato il 15 aprile 1961.