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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Distinzione delle carriere
Le carriere del personale di segreteria, esecutivo ed ausiliario
dell'Avvocatura dello Stato, sono distinte come segue:
Carriera di concetto;
Carriera esecutiva;
Carriera del personale ausiliario;
Carriera del personale ausiliario tecnico.
Agli uffici dell'Avvocatura dello Stato e' addetto personale di
dattilografia.