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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Norme generali
Il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e' eletto a
suffragio universale con voto diretto, libero, uguale e segreto,
attribuito a liste di candidati concorrenti.
L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti e' effettuata in
ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni
e recupero dei voti residui in sede regionale.
Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facolta' di
attribuire, preferenze nei limiti e con le modalita' stabilite dalla
presente legge.