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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
La riscossione della rata di dicembre 1963 del contributo dovuto
per gli anni 1962 e 1963 per l'assicurazione di invalidita' e
vecchiaia per i coltivatori diretti e per i mezzadri e coloni, e'
effettuata, limitatamente alle partite non contestate ed a quelle
definite a seguito di ricorso avverso l'accertamento, in due rate
scadenti rispettivamente il 10 aprile ed il 10 agosto 1964.
Ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione l'Istituto
nazionale della previdenza sociale e' autorizzato, in via
eccezionale, ad accreditare agli assicurati l'intero ammontare delle
predette due rate di contribuzione, purche' i medesimi abbiano
provveduto al pagamento della rata scaduta il 10 ottobre 1963.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 maggio 1964
SEGNI
MORO - BOSCO -
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE