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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' riaperto fino al 31 dicembre 1965 il termine stabilito con la
legge 26 gennaio 1963, n. 32, per il versamento al Fondo per
l'indennita' agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli
accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5,
convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e
per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione,
previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto, alle disposizioni
contenute nell'articolo 4 del decreto medesimo.