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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A favore dei titolari al 1 gennaio 1963 di pensioni a carico della
Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e' concessa una
indennita' una volta tanto di lire 104.000 lorde per le pensioni
dirette e di lire 78.000 per le pensioni indirette e di
riversibilita'.
La predetta indennita' non va considerata ai fini della
determinazione delle ritenute erariali che gravano sulle pensioni.
Ai titolari di piu' pensioni a carico della Cassa per le pensioni
ai dipendenti degli enti locali spetta una sola indennita' una volta
tanto nella misura che risulta piu' favorevole.