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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dal 1 luglio 1963 la misura del sussidio giornaliero,
previsto dalla legge 6 luglio 1962, n. 921 a favore degli infermi
affetti da lebbra e dei loro familiari a carico, e' stabilito in:
lire 500 giornaliere per i lebbrosi ricoverati;
lire 1000 giornaliere per i lebbrosi assistiti a domicilio;
lire 500 giornaliere per ogni familiare a carico.