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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
La competenza delle Sezioni autonome del Genio civile di Avezzano,
Cassino, Isernia e Rimini e' estesa a tutti i servizi di competenza
degli Uffici del genio civile, fatta eccezione del servizio relativo
alle acque pubbliche.
Le circoscrizioni territoriali delle predette Sezioni autonome
possono essere variate con decreto del Ministro per i lavori
pubblici.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 aprile 1964
SEGNI
MORO - PIERACCINI -
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE