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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'applicazione delle norme sui concorsi speciali per l'accesso alle
cattedre disponibili negli istituti e scuole di istruzione secondaria
di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino,
contenute nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile
1947, n. 629, e' ulteriormente sospesa fino al 30 settembre 1966.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 maggio 1964
SEGNI
MORO - GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE