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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
La facolta' concessa al comune di Gorizia dalla legge 11 giugno
1954, n. 384, viene estesa al comune di Savogna d'Isonzo,
limitatamente ai generi introdotti nella parte del suo territorio
compresa nella zona franca delimitata dall'articolo 1 della legge 1
dicembre 1948, n. 1438.
La facolta' deve essere esercitata alle stesse condizioni, entro i
medesimi limiti di tempo e per le stesse merci contemplati per il
comune di Gorizia dai primi due commi dell'articolo unico della legge
11 giugno 1974, n. 384.
La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 aprile 1964
SEGNI
MORO - TAVIANI -
TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: REALE