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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I sovraintendenti sanitari, i direttori sanitari, i vicedirettori
sanitari, gli ispettori sanitari, i primari, gli aiuti e gli
assistenti, i direttori di farmacia e i farmacisti, che abbiano
superato il periodo di prova, cessano dal servizio al compimento del
65° anno di eta'.
Le ostetriche, che abbiano superato il periodo di prova, cessano
dal servizio al compimento del 60° anno di eta'.