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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Presso gli stabilimenti e le officine militari possono essere
istituite scuole allievi operai per la formazione professionale di
operai occorrenti alle Forze armate.
Le scuole allievi operai svolgono corsi annuali, biennali e
triennali.
Presso le stesse scuole possono essere svolti corsi per
l'addestramento, la qualificazione e l'aggiornamento degli
apprendisti e degli altri operai delle Forze armate.