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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'Amministrazione degli affari esteri e' autorizzata ad assumere,
alle stesse condizioni di impiego indicate nell'articolo 15 della
legge 30 giugno 1956, n. 775, un ulteriore contingente di personale a
contratto per le esigenze degli Uffici all'estero.
Tale contingente non potra' comunque essere superiore a 250 unita',
di cui 150 potranno essere assunte nel corso dell'esercizio
finanziario 1963-64 e le rimanenti a partire dal 1 luglio 1964.