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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli articoli 1 e 2 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono
sostituiti dai seguenti
"Art. 1. - Per gli adempimenti previsti dalla presente legge, di
competenza del Ministero dei lavori pubblici, in dipendenza dei danni
causati dalla catastrofe del Vajont, in data 9 ottobre 1963, nei
comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene,
Ponte nelle Alpi, Limana e Belluno - quest'ultimo limitatamente alle
localita' Borgo Piave, Lambioi e Lauta - della provincia di Belluno e
nei comuni di Erto e Casso e Cimolais - quest'ultimo limitatamente
alla zona ad occidente della sella di Sant'Osvaldo - della provincia
di Udine e' autorizzato un primo stanziamento di lire 10 miliardi di
cui:
1) lire 1 miliardo per gli interventi di pronto soccorso ai sensi
del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge
18 dicembre 1952, n. 3136;
2) lire 2 miliardi per il ripristino di opere di enti pubblici;
3) lire 3 miliardi per sistemazioni urbanistiche, anche connesse
col trasferimento degli abitati, nonche' per studi, progettazioni e
rilievi inerenti alla sistemazione della zona;
4) lire 4 miliardi per contributi per la riparazione e la
ricostruzione di fabbricati di proprieta' privata.
La spesa di cui al precedente comma sara' stanziata nello stato di
previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per
l'esercizio finanziario 1963-64.
"Art. 2. - Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a
procedere a totale carico dello stanziamento di cui all'articolo 1,
n. 2) e n. 3), e in armonia con le previsioni dei piani
comprensoriali di cui al successivo articolo 3:
a) al ripristino delle opere pubbliche di conto dello Stato;
b) al ripristino di opere idrauliche di seconda, terza e quarta
categoria, nonche' dei corsi d'acqua non classificati ed assimilati;
c) alle opere di riparazione e di ricostruzione di edifici
pubblici o di uso pubblico, acquedotti, fognature, ambulatori
comunali, cimiteri ed altre opere igieniche e sanitarie, edifici
scolastici e scuole materne con arredamenti e attrezzature relativi,
campi ed impianti sportivi e ricreativi comunali con le relative
attrezzature, impianti comunali inerenti all'espletamento dei servizi
pubblici esistenti, parchi e giardini comunali, piazze, chiese
parrocchiali, succursali ed assimilate e relative case canoniche,
strade statali, provinciali, comunali, vicinali, edifici adibiti ad
uso di culto e di beneficenza, che rientrino fra quelli indicati nei
decreti legislativi presidenziali 27 giugno 1946, n. 35 e 29 maggio
1947, n. 649, ratificati con modifiche dalla legge 10 agosto 1950, n.
784;
d) al consolidamento e all'eventuale trasferimento degli
abitati".