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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il secondo e terzo comma dell'articolo 19 della legge 22 novembre
1961, n. 1282, sono sostituiti dal seguente:
"Per la partecipazione ai predetti concorsi si prescinde dal limite
di eta' nei confronti del personale di ruolo ordinario, di ruolo
speciale transitorio, di ruolo aggiunto e non di ruolo in servizio
presso le scuole e gli istituti di istruzione tecnica e
professionale. Il Ministero della, pubblica istruzione stabilira' le
prove di esame e i relativi programmi".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 maggio 1964
SEGNI
MORO - GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE