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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472,
convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1952, n. 2990,
deve intendersi nel senso che il trattamento ivi previsto compete
anche ai sergenti maniscalchi, ai sergenti masicanti ed ai vice
brigadieri dell'Arma dei carabinieri.
Analogamente a quanto sancito per i sergenti maggiori nel predetto
articolo 2, l'emolumento mensile spettante ai sergenti maniscalchi,
ai sergenti musicanti ed ai vice brigadieri dell'Arma dei carabinieri
non puo' avere, in alcun caso, durata superiore ai quattordici anni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 febbraio 1964
SEGNI
MORO - ANDREOTTI -
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE