Legge Ordinaria n. 39 del 14/02/1964 (Pubblicata nella G.U. del 29 febbraio 1964 n. 53)
Interpretazione autentica dell'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1952, n. 2990.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'articolo  2  del  decreto  legislativo  7  maggio  1948, n. 1472,
convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1952, n. 2990,
deve  intendersi  nel  senso  che il trattamento ivi previsto compete
anche  ai  sergenti  maniscalchi,  ai  sergenti  masicanti ed ai vice
brigadieri dell'Arma dei carabinieri.
  Analogamente  a quanto sancito per i sergenti maggiori nel predetto
articolo  2,  l'emolumento mensile spettante ai sergenti maniscalchi,
ai sergenti musicanti ed ai vice brigadieri dell'Arma dei carabinieri
non puo' avere, in alcun caso, durata superiore ai quattordici anni.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 14 febbraio 1964

                                SEGNI

                                                   MORO - ANDREOTTI -
                                                              COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

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