Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I mutui della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di
previdenza del Ministero del tesoro con contributo erariale
nell'ammortamento sono somministrabili con le ritenute, le garanzie e
nei limiti previsti dalle norme in vigore per le opere in conto dello
Stato.
E' abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge o con
questa incompatibile.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 maggio 1964
SEGNI
MORO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE