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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A compensazione della perdita subita dai Comuni a seguito della
totale abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino, e'
attribuita ai Comuni stessi, per l'anno 1962, una integrazione a
carico del bilancio dello Stato, pari all'ammontare delle riscossioni
conseguite dai Comuni medesimi nell'anno 1959 per imposta di consumo
sul vino e relative supercontribuzioni ed addizionali, al netto delle
somme eventualmente percepite nello stesso anno 1962, a titolo di
compartecipazione al provento dell'imposta, generale sull'entrata,
sui vini e sulle carni, prevista dall'articolo 5 della legge 18
dicembre 1959, n. 1079.
Il Ministro per le finanze e' autorizzato ad erogare ai Comuni con
popolazione non superiore ai 60.000 abitanti acconti provvisori
commisurati alla meta' del gettito conseguito nell'anno 1959 a titolo
d'imposta di consumo sul vino e relative supercontribuzioni ed
addizionali.
Per l'erogazione della integrazione e degli acconti previsti dai
precedenti commi valgono le stesse norme di cui all'articolo 7 della
legge 18 dicembre 1959, n. 1079, modificato dall'articolo 1 della
legge 20 ottobre 1960, n. 1305.