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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 40 miliardi in ragione di lire 5
miliardi nell'esercizio finanziario 1963-64, di lire 2,5 miliardi nel
periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, di lire 7,5 miliardi
nell'esercizio finanziario 1965, di lire 10 miliardi annui in
ciascuno degli esercizi 1966 e 1967 e di lire 5 miliardi
nell'esercizio 1968, per attuare interventi diretti al risanamento,
al miglioramento e all'incremento del patrimonio zootecnico, con
particolare riguardo agli allevamenti di bovini, secondo le norme
degli articoli 1 e 2 della legge 27 novembre 1956, n. 1367, e
dell'articolo 17 della legge 2 giugno 1961, n. 454.