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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La nomina ad ufficiale in servizio permanente del Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza ha luogo col grado di sottotenente.
Per conseguire la nomina e' necessario aver compiuto con esito
favorevole un corso biennale di istruzione presso l'Accademia del
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza il cui ordinamento e'
stabilito con decreto del Ministro per l'interno.
L'Accademia provvede:
ai corsi di istruzione per allievi ufficiali ai corsi di
applicazione, di aggiornamento e di specializzazione per ufficiali
del servizio permanente.