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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le disposizioni di leggi speciali che facoltizzano le Casse di
risparmio ad effettuare particolari operazioni di credito, devono
intendersi estese anche ai Monti di credilo su pegno di 1ª categoria.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 maggio 1964
SEGNI
MORO - COLOMBO - REALE
- GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli: REALE