Legge Ordinaria n. 407 del 10/05/1964 (Pubblicata nella G.U. del 17 giugno 1964 n. 147)
Facoltà da parte dei Monti di credito su pegno di 1a categoria di effettuare finanziamenti riservati da alcune leggi speciali a determinate categorie di aziende di credito.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le  disposizioni  di  leggi  speciali  che facoltizzano le Casse di
risparmio  ad  effettuare  particolari  operazioni di credito, devono
intendersi estese anche ai Monti di credilo su pegno di 1ª categoria.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 10 maggio 1964

                                SEGNI

                                               MORO - COLOMBO - REALE
                                                           - GIOLITTI

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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