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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 24 aprile 1964, n. 210,
concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e
l'acquavite di vino, con la seguente modificazione:
"All'articolo 6 e' aggiunto il seguente comma:
"Il Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per
l'agricoltura e per le foreste, determina, previo accertamento delle
gradazioni medie normali, la gradazione minima dei vini da destinare
alla distillazione per la produzione dell'alcool con i benefici di
cui al presente decreto "".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 giugno 1964
SEGNI
MORO - TREMELLONI -
GIOLITTI - COLOMBO
FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: REALE