Legge Ordinaria n. 433 del 23/06/1964 (Pubblicata nella G.U. del 30 giugno 1964 n. 158)
Norme in materia di assegni familiari e di integrazione guadagni degli operai dell'industria.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Con  decorrenza  dal  10  ottobre  1964  le  misure  degli  assegni
familiari  contenute  nella  tabella A) allegata al testo unico delle
norme  sugli  assegni familiari, approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  30 maggio 1955, n. 797, modificato con la legge 17
ottobre 1961, n. 1038, sono cosi' stabilite:
    per ciascun figlio, lire 1.230 settimanali;
    per il coniuge, lire 894 settimanali per ciascun ascendente, lire
435 settimanali.
  Le  misure  predette  sono  elevate  con effetto dal 1 aprile 1965,
rispettivamente a lire 1.320, lire 960 e lire 540 settimanali.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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