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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Al sesto comma dell'articolo 146 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, le parole "fino al 1 luglio 1964"
sono sostituite dalle seguenti: "fino al 1 luglio 1969".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 giugno 1964
SEGNI
MORO - PIERACCINI -
JERVOLINO
Visto, il Guardasigilli: REALE