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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in
vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento
nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per il
periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, giusta l'annesso stato di
previsione per l'entrata (Tabella n. 1).
E' altresi' autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari
per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il
periodo medesimo.