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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Agli assuntori, agli incaricati utilizzati in base agli articoli 8
e 26 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, e ai coadiutori
dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, nonche' al
personale utilizzato sulle navi traghetto dell'Azienda stessa con
contratto a tempo determinato, e' concesso un compenso speciale una
tantum per le particolari prestazioni rese durante l'esercizio
finanziario 1962-63 in dipendenza dell'aumento del traffico.