Legge Ordinaria n. 447 del 10/06/1964 (Pubblicata nella G.U. del 2 luglio 1964 n. 160)
Norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e del l'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse forze armate.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il   limite   minimo   di   eta'   per   l'arruolamento  volontario
nell'Esercito  (esclusa  l'Arma  dei  carabinieri),  nella  Marina  e
nell'Aeronautica e' stabilito in anni sedici.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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