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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il limite minimo di eta' per l'arruolamento volontario
nell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), nella Marina e
nell'Aeronautica e' stabilito in anni sedici.