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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I termini previsti per l'emanazione da parte del Governo dei
decreti aventi valore di legge ordinaria relativi alla completa
attuazione della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, anche con la
necessaria integrazione dei decreti presidenziali gia' emanati, sono
fissati in otto mesi dalla data, di entrata in vigore della presente
legge, fermi restando i principi direttivi contenuti nella legge 6
dicembre 1962, n. 1643. Tale termine e' ridotto a due mesi per la
determinazione dell'aliquota di imposta unica sull'energia elettrica
prodotta.
Nella determinazione dell'aliquota il Governo si atterra' al
criterio di assicurare al Tesoro dello Stato, alle Regioni, alle
Province, ai Comuni ed alle Camere di commercio un gettito
corrispondente a quello derivante dall'applicazione delle imposte di
cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 6 dicembre 1962,
numero 1643, per il periodo di imposta 1961, limitatamente alle
attivita' trasferite all'Ente nazionale ai sensi del quarto comma
dell'articolo 1 della citata legge n. 1643, con la maggiorazione del
10 per cento.