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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Governo della Repubblica e' autorizzato a provvedere all'aumento
della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario
internazionale, ai sensi dell'articolo III, Sezione 4 (a) dello
statuto del Fondo, approvato e reso esecutivo con legge 23 marzo
1947, n. 132, da 270 milioni di dollari ad un massimo di 550 milioni
di dollari.