Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In aggiunta ai limiti di impegno previsti dal primo comma
dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1962, n. 1, sono autorizzati
limiti di impegno annuali di lire 250.000.000 nell'esercizio
finanziario relativo al periodo 1 luglio-31 dicembre 1964; di lire
500.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1965, 1966 e 1967
e di lire 250.000.000 nell'esercizio finanziario 1968.