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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In aggiunta agli stanziamenti annuali previsti dall'articolo 1
della legge 18 febbraio 1963, n. 318, recante integrazioni agli
stanziamenti previsti dall'articolo 9 della legge 31 marzo 1961, n.
301, concernente provvedimenti a favore dell'industria delle
costruzioni navali e dell'armamento, e' autorizzata la spesa di 14
miliardi di lire da inscriversi negli stati di previsione del
Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario
relativo al periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e per gli esercizi
finanziari 1965 e 1966 secondo la ripartizione seguente:
lire 3,5 miliardi per l'esercizio finanziario relativo al periodo
1 luglio-31 dicembre 1964;
lire 7 miliardi per l'esercizio finanziario 1965;
lire 3,5 miliardi per l'esercizio finanziario 1966.