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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per i lavori di qualunque natura da appaltarsi, concedersi o
affidarsi, dopo l'entrata in vigore della presente legge, dalle
Amministrazioni e dalle Aziende dello Stato anche con ordinamento
autonomo, dagli Enti locali o dagli Enti pubblici di cui all'articolo
1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre
1947, n. 1501, modificato con legge 9 maggio 1950, n. 329, comprese
le Amministrazioni indicate nel secondo comma dell'articolo 1 della
legge 23 ottobre 1963, n. 1481, alla determinazione dell'importo
revisionale si procede secondo le norme seguenti, il bando d'asta,
l'invito per licitazione o lo schema di contratto a trattativa
privata o di cottimo fiduciario devono contenere l'indicazione delle
quote di incidenza sul costo complessivo dell'opera tanto della
manodopera quanto dei materiali, dei trasporti e dei noli, in modo
che la loro somma raggiunga l'importo totale dell'appalto.
Le quote di incidenza sono stabilite in sede di progettazione delle
opere, ricavandole dalle analisi di progetto o, in mancanza, da
analisi tipo.
L'invito per l'appalto concorso deve contenere l'obbligo, per il
presentatore del progetto, di indicare le quote di incidenza previste
nel secondo comma. Tali quote di incidenza debbono essere confermate
espressamente dall'Amministrazione.
Per i materiali, i trasporti ed i noli vengono assunti ad indici,
determinandone l'incidenza, gli elementi di costo piu'
rappresentativi secondo la natura dei lavori da eseguire, da
stabilirsi per ogni contratto in numero complessivo non superiore a
dieci.
Per determinare le variazioni di costo della manodopera si tiene
conto delle variazioni percentuali del costo di una squadra-tipo, la
cui composizione e' stabilita in sede di progettazione delle opere,
comprensivo di tutti gli elementi della retribuzione e di tutti gli
oneri previdenziali ed assistenziali, posti a carico
dell'imprenditore dalle leggi, dai regolamenti e dagli accordi e
contratti collettivi di lavoro.
Le variazioni di costo dei materiali, dei trasporti e dei noli e'
data dalla media ponderale, riferita ai periodi in cui si sono
verificate le variazioni e alla quantita' di lavori effettuati in
rapporto alle rispettive incidenze, delle variazioni percentuali dei
singoli elementi di costo assunti ad indici, applicata all'intera
quota di incidenza dei materiali, trasporti e noli.
La variazione del costo complessivo dell'opera e' rappresentata
dalla somma algebrica delle variazioni, in valore assoluto, del costo
della manodopera e di quelle del costo dei materiali, trasporti e
noli, determinato secondo i criteri indicati ai precedenti commi.
Sull'importo revisionale al netto dell'alea si applica il ribasso o
l'aumento offerto dall'aggiudicatario.