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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Sono ammessi a partecipare ai concorsi a posti di ufficiale
sanitario, di cui al regio decreto 11 marzo 1935, n. 281,
indipendentemente dal limite di eta', anche i sanitari di ruolo
presso ospedali dipendenti da istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza, che rivestano con almeno tre anni di anzianita' nel
ruolo, la qualifica di sovraintendente sanitario, di direttore, di
vice direttore di ispettore sanitario.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 giugno 1964
SEGNI
MORO - MANCINI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE