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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:
Art. 1.
La validita' delle disposizioni del Capo X della legge 24 luglio
1959, n. 622, modificata dalla legge 9 gennaio 1962, n. 2, ed
integrata dalla legge 28 ottobre 1962, n. 1604, e' estesa al periodo
dal 1 luglio 1963 al 30 giugno 1966.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli
2, 3, 6 e 10 della legge 9 gennaio 1962, n. 2, sono sostituiti
rispettivamente dagli articoli 2, 3, 4 e 6 della presente legge,
l'articolo 4 della legge 9 gennaio 1962, n. 2, e l'articolo unico
della legge 28 ottobre 1962, n. 1604, sono abrogati. L'articolo 49
della legge 24 luglio 1959, n. 622, e' sostituito dall'articolo 5
della presente legge.