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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'articolo unico della legge 10 luglio 1962, n. 908, e' sostituito
dal seguente:
"E' chiamato a far parte della Commissione, istituita presso il
Ministero dei lavori pubblici a norma dell'articolo 4 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n.
1501, un rappresentante per ciascuna delle Associazioni nazionali di
rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo,
giuridicamente riconosciute ai sensi dell'articolo 5 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.
1577, nominato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
su designazione delle citate Associazioni".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 giugno 1964
SEGNI
MORO - PIERACCINI - Bosco
Visto, il Guardasigilli: REALE