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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 5 della legge 23 dicembre 1917, n. 2043, e' sostituito
dal seguente:
"L'esercizio del diritto di pesca e tutti i proventi derivanti da
licenze o concessioni nell'area del lago Trasimeno, eccettuati i
canoni per la concessione dei porti e pontili di approdo e quelli di
affitto di immobili, sono ceduti al Consorzio per la pesca e
l'acquicoltura del Trasimeno. La cessione comporta la corresponsione
di un canone annuo pari a un terzo degli utili netti annuali del
Consorzio.
Con atto approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste
lo statuto del Consorzio dovra' essere modificato per comprendere
nella rappresentanza consorziale:
1) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste;
2) un rappresentante del Ministero delle finanze;
3) un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;
4) i sindaci di ciascuno dei Comuni circumlacuali (Castiglion del
Lago, Magione, Panicale, Passignano e Tuoro);
5) il direttore dell'Istituto universitario di idrobiologia e
piscicultura di Monte del Lago;
6) il presidente del Consorzio per la bonifica del lago
Trasimeno;
7) undici rappresentanti nominati dall'assemblea generale del
Consorzio tra i pescatori esercenti con regolare licenza e i
concessionari di posti di pesca.
Dietro richiesta del Consorzio avanzata con almeno due mesi di
anticipo i Ministeri e l'Amministrazione provinciale interessati
provvederanno alla designazione dei funzionari loro rappresentanti
per la durata di un triennio.
Il Consorzio eroghera' i proventi netti di sua spettanza in opere
di miglioramento e sviluppo della sua attivita' nell'ambito dei
compiti statutari, osservando i criteri che saranno determinati dal
Ministero dell'agricoltura e delle foreste".