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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il primo comma dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 59,
e' sostituito dal seguente:
"I produttori agricoli singoli od associati non sono tenuti a
munirsi della licenza di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1926,
n. 2174, per la vendita al dettaglio in tutto il territorio della
Repubblica, dei prodotti ottenuti nei rispettivi fondi per coltura o
allevamento, fermo restando tutte le altre agevolazioni stabilite
dalle leggi vigenti per la vendita diretta dei prodotti agricoli ai
consumatori".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 giugno 1964
SEGNI
MORO - MEDICI - TAVIANI -
FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: REALE