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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'articolo 29 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e' cosi'
modificato:
"Tra i materiali esenti dalla imposta di consumo, ai sensi
dell'articolo 30, n. 6, del testo unico della finanza locale,
approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, rientrano
anche quelli impiegati nella costruzione e riparazione, da parte di
agricoltori o di allevatori singoli o associati, di impianti e di
attrezzature per la conservazione, lavorazione e trasformazione dei
prodotti agricoli e degli allevamenti ed impianti e attrezzature per
stabulare, parcare e far pascolare gli animali e gli uccelli nonche'
quelli impiegati per la costruzione e riparazione di abitazioni e di
uffici e servizi, annessi alle aziende agrarie e agli allevamenti".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 giugno 1964
SEGNI
MORO - FERRARI AGGRADI
Visto, il
Guardasigilli: REALE