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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni concernenti l'assunzione obbligatoria al lavoro dei
profughi dei territorio ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato
di pace e della zona B del territorio di Trieste e delle altre
categorie di profughi previste dalla legge 27 febbraio 1958, n. 130,
e successive modificazioni sono richiamate in vigore per un triennio
dal giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano altresi' ai
rimpatriati contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, e dalla
legge 25 febbraio 1963, n. 319.