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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per la copertura degli oneri dei propri bilanci al 30 giugno 1964,
gli enti autonomi lirici del teatro comunale di Bologna, del teatro
comunale di Firenze, del teatro comunale dell'Opera di Genova, del
teatro alla Scala di Milano, del teatro Sani Carlo di Napoli, del
teatro Massimo di Palermo, del teatro dell'Opera di Roma, del teatro
Regio di Torino, del teatro comunale Giuseppe Verdi di Trieste, del
teatro La Fenice di Venezia, degli spettacoli lirici all'Arena di
Verona, nonche' l'Istituzione dei concerti dell'Accademia Nazionale
di Santa Cecilia di Roma e l'istituzione dei concerti del
Conservatorio statale di musica "Pierluigi da Palestrina" di Cagliari
sono ulteriormente autorizzati a contrarre mutui con l'istituto di
credito delle Casse di risparmio italiane per il complessivo importo
di lire 3 miliardi.