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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' data facolta' all'Unione italiana ciechi di usare la somma di
lire 182.290.549, residuo del fondo di cui alla legge 4 novembre
1953, n. 839, e gli interessi bancari maturati e maturandi, per
dotare dei necessari locali i servizi assistenziali della sede
centrale e per il funzionamento del Centro nazionale donatori degli
occhi "Don Carlo Gnocchi".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 luglio 1964
SEGNI
MORO
Visto, il Guardasigilli: REALE