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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'Istituto italiano di credito fondiario, societa' per azioni con
sede in Roma, e' autorizzato ad elevare il proprio capitale, in una o
piu' volte, da lire 2.160 milioni a lire 4.320 milioni.
Le azioni dell'Istituto stesso potranno avere un valore nominale
diverso da quello di lire 750, fissato dal decreto legislativo del
Capo provvisorio dello, Stato 20 agosto 1947, n. 989.
Sono autorizzate le conseguenti modifiche allo statuto
dell'Istituto.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 luglio 1964
SEGNI
MORO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE