Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il secondo e terzo comma dell'articolo 1 della legge 8 gennaio
1952, n. 53, sono sostituiti dai seguenti "I canoni da corrispondere
per il trasporto degli effetti postali sono stabiliti in ragione di
lire 9.000 annue per chilometro di linea autorizzata per il trasporto
stesso.
Qualora per i trasporti postali l'Amministrazione delle poste e
delle telecomunicazioni ritenga di utilizzare la linea per un tratto
non superiore a chilometri 15 o per piu' di due corse giornaliere di
andata e ritorno, il canone annuo chilometrico e' elevato a lire
18.000".