Legge Ordinaria n. 560 del 26/06/1964 (Pubblicata nella G.U. del 20 luglio 1964 n. 176)
Autorizzazione alla cessione al comune di Milano dell'immobile patrimoniale denominato ex Palazzo Reale, sito in quella città tra piazza del Duomo, via Palazzo Reale e via Rastrelli in permuta dell'immobile di proprietà comunale, denominato ex Ospedale Maggiore e sito nello stesso capoluogo tra via Festa del Perdono, via e vicolo Laghetto e via Francesco Sforza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

  la seguente legge
  Art. 1.
  E' autorizzata la stipula di un atto di permuta mediante il quale:
    1)  lo  Stato  cede  al  comune di Milano l'immobile patrimoniale
denominato  ex  Palazzo Reale e l'antistante piazzetta, siti in detta
citta'  tra  piazza  Duomo, via Palazzo Reale e via Rastrelli, estesi
complessivamente metri quadrati 17.400, del valore di lire 3 miliardi
e 200 milioni;
    2) il comune di Milano, in permuta dei suddetti immobili:
      a)  cede allo Stato l'immobile di sua proprieta' sito in Milano
tra  la  via Festa del Perdono, via e vicolo Laghetto e via Francesco
Sforza,  costituito  dalla  maggior  parte del fabbricato a sedime ex
Ospedale  Maggiore, estesa circa metri quadrati 30.860, del valore di
lire 2 miliardi e 700 milioni;
      b) corrisponde allo Stato a titolo di conguaglio per differenza
la somma di lire 500 milioni;
      c) rinuncia ai canoni dovutagli per la trascorsa occupazione da
parte  dell'Universita'  degli  studi  di  Milano  del  fabbricato ex
Ospedale  Maggiore, ed a qualsiasi azione, ragione o pretesa relativa
sia nei confronti dell'Universita' e sia dello Stato;
      d)  rinunzia  a  qualsiasi  azione  e  diritto  per  indennizzo
spettantegli  per  il danno di guerra subito dallo anzidetto immobile
ritenendosi tacitato in ogni suo diritto, ragione o pretesa;
      e)  si  impegna  a  consentire  che  i locali del fabbricato ex
Palazzo  Reale  che  alla  data di stipula dello atto di permuta sono
adibiti  ad  uffici statali conservino la loro destinazione fino alla
durata  massima di sette anni da tale data e senza diritto a compenso
alcuno a carico dello Stato.
  L'atto  di  permuta sara' approvato con decreto del Ministro per le
finanze di concerto con quello per la pubblica istruzione.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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