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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, secondo
comma, lettera c), della legge 14 febbraio 1964, n. 38, la spesa di
lire 3 miliardi prevista dal terzo comma, lettera b), dell'articolo
24 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per l'ammortamento dei mutui
concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle Province, ai Comuni ed
ai Consorzi di bonifica a norma degli articoli 10 e 12 della stessa
legge, gia' elevata a lire 27 miliardi e 900 milioni per effetto
della legge 10 febbraio 1962, n. 75, e' ulteriormente elevata a lire
33 miliardi e 900 milioni, in ragione di lire 100 milioni per
l'esercizio finanziario 1960-61, di lire 930 milioni per ciascuno
degli esercizi 1961-62 e 1962-63, di lire 1 miliardo e 130 milioni
per l'esercizio finanziario 1963-64, di lire 565 milioni per il
semestre 1 luglio-31 dicembre 1964, di lire 1 miliardo e 130 milioni
per ciascuno degli esercizi dal 1965 al 1989, di lire 1 miliardo e 80
milioni per l'esercizio 1990, di lire 615 milioni per l'esercizio
1991, di lire 200 milioni per l'esercizio 1992 e di lire 100 milioni
per l'esercizio 1993.