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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Entro il limite del controvalore in lire italiane dell'importo di
40 milioni di Deutschemark, versato sul conto del Ministero del
tesoro, presso la Banca nazionale del lavoro, a norma dell'articolo
1, comma secondo, dell'Accordo italo-tedesco stipulato a Bonn il 2
giugno 1961 e reso esecutivo con decreto del Presidente della
Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, e' autorizzata la corresponsione
di indennizzi a favore delle persone fisiche e giuridiche di
nazionalita' italiana, titolari dei diritti o ragioni, indicati nel
successivo articolo 3, sorti nel periodo dal 1 settembre 1939 all'8
maggio 1945 nei confronti dello Stato tedesco, o di Enti o cittadini
tedeschi della Repubblica Federale di Germania e del Land Berlino.
Sono escluse dalla corresponsione degli indennizzi previsti dalla
presente legge le pretese relative alle restituzioni ed ai beni di
cui all'articolo 3 del predetto Accordo italo-tedesco; nonche' le
pretese derivanti dai rapporti contemplati dall'articolo 5 del
decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428, ed ogni
altra rivendicazione ancorche' sia riconosciuta dalle vigenti leggi
sui danni di guerra o comunque ricada nella norma di cui all'articolo
77 paragrafo 4 del Trattato di pace italiano.