Legge Ordinaria n. 62 del 01/03/1964 (Pubblicata nella G.U. del 9 marzo 1964 n. 61)
Modificazioni al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per quanto concerne il bilancio dello Stato, e norme relative ai bilanci degli Enti pubblici.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli articoli 30, 34, 35, 36, 37 ed 80 del regio decreto 38 novembre
1923,  n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e la contabilita'
generale dello Stato sono sostituiti dai seguenti:
  Art.  30.  - "L'anno finanziario comincia il 1 gennaio e termina il
31 dicembre dello stesso anno.
  Per  gli  incassi  ed  i versamenti delle entrate accertate e per i
pagamenti delle spese impegnate entro il 31 dicembre, la chiusura dei
conti e' protratta al 31 gennaio successivo".
  Art.  34.  -  "Nel  mese  di  luglio  il Ministro per il tesoro, di
concerto con quello per il bilancio, presenta al Parlamento:
    1)  il  rendiconto generale dell'esercizio finanziario scaduto il
31 dicembre precedente;
    2) il bilancio di previsione per l'anno finanziario che inizia il
1   gennaio   successivo,   costituito   dallo  stato  di  previsione
dell'entrata,  da  quelli  della  spesa  distinti per Ministeri e dal
quadro generale riassuntivo".
  Art.  35.  -  "Lo  stato  di previsione dell'entrata e gli stati di
previsione    della   spesa,   con   gli   allegati   bilanci   delle
Amministrazioni  autonome  e  con  il  quadro  generale  riassuntivo,
formano oggetto di un unico disegno di legge.
  Ciascuno  stato di previsione e il quadro generale riassuntivo sono
illustrati da note preliminari.
  L'approvazione  dello  stato di previsione dell'entrata, del totale
generale  della  spesa, di ciascuno stato di previsione della spesa e
del quadro generale riassuntivo e disposta, nell'ordine, con distinti
articoli del disegno di legge".
  Art.  36.  -  "I residui delle spese correnti (o di funzionamento e
mantenimento)  non  pagati  entro  il  secondo esercizio successivo a
quello   cui  si  riferiscono,  si  intendono  perenti  agli  effetti
amministrativi;  possono pero' riprodursi in un capitolo speciale dei
bilanci successivi.
  I residui delle spese in conto capitale (o di investimento) possono
essere  mantenuti in bilancio fino a che permanga la necessita' delle
spese  per cui gli stanziamenti vennero istituiti, e in ogni caso non
oltre  il  quinto  esercizio  successivo a quello in cui fu inscritto
l'ultimo   stanziamento.   Le  somme  eliminate  non  possono  essere
riprodotte negli esercizi successivi.
  Sono  pero'  mantenuti  oltre  al  termine stabilito nel precedente
comma  i  residui  delle  spese in conto capitale (o di investimento)
relativi  ad importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per
contratto  o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture
eseguite.
  I  conti  dei  residui,  distinti  per  Ministeri,  al  31 dicembre
dell'esercizio precedente a quello in corso, con distinta indicazione
dei  residui  di  cui  al  secondo  comma del presente articolo, sono
allegati  oltre  che  al  rendiconto  generale  anche  al bilancio di
previsione.
  Il conto dei residui e' tenuto distinto da quello della competenza,
in  modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata
sui fondi della competenza e viceversa".
  Art. 37. "Le entrate dello Stato sono ripartite:
    in  titoli,  secondo  che  siano  tributarie,  extratributarie  o
provengano  dall'alienazione e dall'ammontamento di beni patrimoniali
e dal rimborso di crediti;
    in categorie, secondo la loro natura;
    in   rubriche,   secondo   l'organo   al  quale  ne  e'  affidato
l'accertamento;
    in capitoli, secondo il rispettivo oggetto.
  Le spese dello Stato sono ripartite:
    in  titoli,  secondo che siano di pertinenza della parte corrente
(o  di  funzionamento  e  mantenimento)  ovvero  della parte in conto
capitale (o di investimento).
  La  parte in conto capitale comprende le partite che attengono agli
investimenti   diretti   ed   indiretti  nonche'  ad  operazioni  per
concessione  di crediti. La parte corrente comprende le altre spese e
l'onere degli ammortamenti;
  in sezioni, secondo l'analisi funzionale:
    in  rubriche,  secondo l'organo che amministra la spesa od ai cui
servizi si riferiscono gli oneri relativi;
    in categorie, secondo l'analisi economica in capitoli, secondo il
rispettivo oggetto.
  Nel  bilancio  di previsione, nel quadro generale riassuntivo e nel
rendiconto  generale  trovano  esposizione  distinta dalle precedenti
entrate  e  spese  quelle  commesse  alle  operazioni di accensione e
rimborso di prestiti.
  Nel quadro generale riassuntivo e' data distinta indicazione:
    1)  del  risultato  differenziale  tra  il  totale  delle entrate
tributarie ed extra - tributarie ed il totale delle spese correnti (o
di funzionamento e mantenimento);
    2)  del  risultato  differenziale tra il totale complessivo delle
entrate  e  delle spese di qualsiasi natura, comprese quelle connesse
ad operazioni di accensione e di rimborso di prestiti".
  Art.  80.  - "Entro il primo giorno non festivo del mese di ottobre
il  Ministro per il bilancio fa l'esposizione economico - finanziaria
e  il  Ministro  per  il tesoro l'esposizione relativa al bilancio di
previsione".
 

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