Legge Ordinaria n. 620 del 06/07/1964 (Pubblicata nella G.U. del 1 agosto 1964 n. 188)
Modificazione della legge 4 giugno 1962, n. 585, relativa agli incarichi e supplenze degli insegnanti elementari abilitati o laureati nelle scuole secondarie di primo grado.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In deroga il terzo comma dell'articolo 1 della legge 4 giugno 1962,
n.  585,  il  provveditore agli studi, accertata per singole cattedre
una deficienza di personale abilitato o laureato, entro il 31 gennaio
di  ogni  anno ne informa il Ministero ai fini dell'insegnamento, per
l'anno  scolastico successivo, degli insegnanti di ruolo nella scuola
elementare  abilitati  o  laureati, nelle corrispondenti graduatorie,
secondo l'ordine di merito.
  Gli  insegnanti  di  cui  al  precedente comma sono collocati nelle
graduatorie provinciali degli abilitati e dei laureati, valutandone i
titoli secondo la tabella annuale allegata all'ordinanza ministeriale
per incarichi e supplenze nelle scuole secondarie.
  Gli  insegnanti di cui ai precedenti commi saranno nominati secondo
l'ordine  di  graduatoria  fino alla concorrenza del numero dei posti
occupati  nel  precedente  anno  dagli insegnanti elementari di ruolo
laureati  o  da  personale  sprovvisto di laurea e, al di la' di tale
concorrenza,  coi  criteri previsti dal secondo comma dell'articolo 1
della legge 4 giugno 1962, n. 583.
  Gli  insegnanti  elementari di ruolo, abilitati o laureati, possono
fare  domanda  di  inserimento in altra graduatoria provinciale oltre
quella   del   proprio   Provveditorato,   sempreche'  concorrano  le
condizioni previste dal primo comma del presente articolo.
  Il  Ministro  per  la  pubblica  istruzione  stabilisce con propria
ordinanza  i  modi  e i termini per la presentazione delle domande da
parte  degli interessati, nonche' i criteri per la compilazione delle
graduatorie di cui al presente articolo.
 

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